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[1]Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti, e delle vedove di guerra con prole, istituito coll'articolo 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, e' aumentato da 5 a 15 centesimi, con effetto dal 1° gennaio 1922 per le imposte dirette sui beni rustici, i fabbricati e i redditi di ricchezza mobile, e con effetto dal 1° luglio 1921 per le tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1920.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti - Meda - Bonomi - Sechi - Facta.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 6 gennaio 1921 al 22 settembre 1921

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urn:nir:stato:legge:1920-12-23;1821~art10 · fonte del testo