Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: E' vietata senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorche' l'esercente sia munito della licenza di esercizio di cui all'art. 50 della legge di pubblica sicurezza.
tolto: Tale disposizione e' applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.
tolto: L'autorizzazione non deve essere concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovra, agli spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge di pubblica sicurezza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art1 · fonte del testo