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[1]E' vietata senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorche' l'esercente sia munito della licenza di esercizio di cui all'art. 50 della legge di pubblica sicurezza.

[2]Tale disposizione e' applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

[3]L'autorizzazione non deve essere concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovra, agli spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art1 · fonte del testo