Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: L'autorizzazione di cui nel precedente articolo non puo' essere concessa senza il parere della Giunta comunale, ne' senza il voto favorevole di una speciale Commissione permanente stabilita nel capoluogo della Provincia.
tolto: La Commissione e' composta:
tolto: a) del prefetto o di un consigliere di prefettura da lui delegato;
tolto: b) di un membro designato dal Consiglio provinciale;
tolto: c) di un membro nominato dal Consiglio provinciale di sanita';
tolto: d) del medico provinciale;
tolto: e) di un funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto.
tolto: L'autorizzazione vale fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata accordata; alla scadenza potra' essere rinnovata con apposizione di visto per parte del prefetto.
tolto: Essa e' strettamente personale, ne' puo' essere ceduta, o servire per piu' di un esercizio.
tolto: Il provvedimento dato dal prefetto sulla domanda di autorizzazione e' definitivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art2 · fonte del testo