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[1]Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia, intesi il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato, sara' provveduto entro sei mesi alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

[2]Nel regolamento si potra' comminare la ammenda fino a L. 100 per le infrazioni alle norme del regolamento stesso.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 19 giugno 1913.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Giolitti.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art13 · fonte del testo