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[1]Con decreto Reale, a proposta dei ministri dell'interno e delle finanze ed inteso il voto del Consiglio superiore di sanita', sara' provveduto alla formazione e pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che e' vietato di adoperare, o per cui si stabilisca che non possano eccedere determinate proporzioni, nella fabbricazione delle bevande alcooliche.

[2]Tale elenco sara' riveduto ogni biennio. La infrazione al divieto e' punita coll'ammenda da L. 100 a 500, oltre alla confisca e distruzione delle bevande, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 42 della legge sanitaria, e delle maggiori penalita' prevista dal libro II, titolo VII, capo III del Codice penale, ove siano applicabili.

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art8 · fonte del testo