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I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche sono tenuti a fare denunzia al prefetto dell'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e ad uniformarsi, oltre che al disposto del precedente articolo, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanita', sotto pena della chiusura di ufficio a cura dell'autorita' sanitaria provinciale.

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art9 · fonte del testo