Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008. 193 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: I contravventori al disposto degli articoli 1 e 4 sono puniti con le pene previste dall'art. 489 del Codice penale.

tolto: In ogni caso di recidiva il giudice aggiunge la revoca della licenza. Ove sia prodotto appello, opposizione o ricorso, la sentenza deve nondimeno essere comunicata all'autorita' di pubblica sicurezza, la quale ordinera' la sospensione della licenza.

tolto: Il contravventore non potra' conseguire una nuova licenza se non trascorso il termine che il giudice avra' fissato nella sua sentenza e che non sara' maggiore di un biennio.

tolto: I contravventori al divieto degli articoli 3 e 5 sono puniti con l'ammenda da L. 30 a 100. La stessa pena si applica ai contravventori all'art. 6, oltre al sequestro ed alla confisca della merce.

tolto: Le trasgressioni al disposto del secondo e terzo capoverso dell'articolo 2 sono punite a termini dell'art. 449 del Codice penale.

tolto: Per i reati commessi a danno dei conduttori di pubblici esercizi o persone da loro dipendenti, a causa o in occasione della osservanza degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, si procede di ufficio ancorche' i reati siano di tal natura per cui a norma del Codice penale, sarebbe necessaria l'istanza privata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art10 · fonte del testo