Art. 1 (Atto)
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[1]A S. E. il ministro dei lavori pubblici
[2]ROMA.
[3]Io sottoscritto, nella mia qualita' di presidente del consiglio di amministrazione della societa' anonima italiana Ercole Antico e soci, concessionaria dell'Acquedotto pugliese, autorizzato dal consiglio stesso, dichiaro di accettare i patti e le condizioni sotto elencati, a parziale modifica di quelli vigenti.
[4]Art. 1.
[5]La societa' concessionaria si obbliga:
- a)fornire per il 21 dicembre 1914, l'acqua, compresa la distribuzione urbana, a: Calitri, Atella, Ripacandida, Venosa, Lavello, Cerignola, Trinitapoli, Margherita di Savoia, Foggia, Lucera, S. Severo e Torremaggiore, in provincia di Foggia; Spinazzola, Minervino Murge, Canosa, Andria, Barletta, S. Nicandro, Bitetto, Bitritto, Modugno,
[6]Ceglie del Campo, Corato, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Ruvo, Terlizzi, Toritto, Palo, Bitonto, Santo Spirito, Palese, Grumo, Binetto, Loseto, Carbonara, Bari, Cassano Murge, Mariotta, Palombaio, Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Rutigliano, Mola, Capurso, Triggiano, Canneto, Noicattaro, Cellammare, Valenzano, Montrone, Gioia del Colle, Alberobello, Locorotondo, Noci, in provincia di Bari; Martina Franca, Villa Castelli, Grottaglie, S. Giorgio, Montejasi, Montemesola e Taranto, in provincia di Lecce;
- b)fornire, per il 31 dicembre 1915, l'acqua, compresa la distribuzione urbana, fino a Lecce, in provincia di Lecce;
- c)ultimare interamente l'acquedotto ed aprirlo all'esercizio per il 6 agosto 1916, come dal contratto, ed anticipare il termine assegnato per il completamento delle reti urbane dei comuni di 3ª, 4ª, 5ª e 6ª categoria, il quale termine viene fissato al 31 dicembre 1918.
Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
