Art. 5 (Atto)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. 108 parole tolte, 23 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Rimanendo por ogni effetto, fermo in 124 milioni di lire il contributo consorziale per la costruzione dell'opera, le somme stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici fino a tutto l'esercizio 1910-911, che, compresi i residui, ammontano a 32 milioni di lire, saranno accresciute di altri tre milioni, durante l'esercizio corrente e saranno stabilite negli esercizi successivi come appresso:
tolto: lire 15,000,000 per l'esercizio 1911-912
tolto: » 15,000,000 » 1912-913
tolto: » 15,000,000 » 1913-914
tolto: » 11,000,000 » 1914-915
tolto: » 11,000,000 » 1915-916
tolto: » 10,000,000 » 1916-917
tolto: » 4,000,000 » 1917-918
tolto: » 4,000,000 » 1918-919
tolto: » 4,000,000 » 1919-920aggiunto: Atto-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-07-21;835~atto-art5 · fonte del testo