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[1]Rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie alla presente convenzione, tutte le disposizioni del regolamento e capitolati approvati col R. decreto 17 novembre 1904, n. 619, e delle leggi a cui questi si riferiscono e le modificazioni del regolamento stesso approvate con R. decreto 24 dicembre 1908, n. 826, e 15 aprile 1909, n. 257.

[2]Anche i lavori eseguiti dall'inizio dell'opera fino all' approvazione del presente atto saranno liquidati secondo la nuova tariffa, con la sola ritenuta del 5 per cento.

Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;835~atto-art11 · fonte del testo