Art. 13 (Atto)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. 701 parole tolte, 23 parole aggiunte in 38 capoversi.
tolto: L' approvazione del presente atto importa espressa rinunzia, da parte della societa', alla lite pendente innanzi alla Corte d'appello di Roma.
tolto: Elenco che sostituisce quello del capitolato approvato col R. decreto 17 novembre 1904, n. 619, dal n. 1 al 36.
tolto: N. Indicazione delle categorie dei lavori, unita', misura, prezzo dell'unita misura.
tolto: I. Tronco da Caposele alla diramazione per la provincia di Foggia
tolto: 1° canale in trincea o su manufatti, metro lineare lire 165 (centosessantacinque);
tolto: 2° canale in galleria di prima categoria, metro lineare lire 700 (settecento);
tolto: 3° canale in galleria di seconda categoria, metro lineare lire 520 (cinquecentoventi).
tolto: II. Tronco dalla diramazione per la provincia di Foggia alla camera di carico del sifone Locone:
tolto: 4° canale in trincea o su manufatti, metro lineare lire 160 (centosessanta);
tolto: 5° canale in galleria a metro lineare lire 300 (trecento);
tolto: 6° acquedotto in sifoni di qualsiasi numero di tubi e comprese le opere accessorie a metro lineare lire (trecento 300).
tolto: III. Tronco dalla camera di carico del sifone Locone alla diramazione per Corato ed Andria;
tolto: 7° canale in trincea o su manufatti, a metro lineare lire 120 (centoventi);
tolto: 8° canale nella galleria delle Murge, a metro lineare lire 450 (quattrocentocinquanta);
tolto: 9° canale in tutte le altre gallerie, a metro lineare lire 290 (duecentonovanta);
tolto: 10° acquedotto in sifoni di qualsiasi numero di tubi, comprese le opere accessorie, a metro lineare lire 290 (duecentonovanta).
tolto: IV. Tronco dalla diramazione per Corato ed Andria a quella per Bari.
tolto: II. canale in trincea o su manufatti o in galleria, a metro lineare Lire 100 (cento);
tolto: V. Tronco dalla diramazione per Bari a Gioia del Colle;
tolto: 12° canale in trincea o su manufatti o in galleria, a metro lineare lire 85 (ottantacinque).
tolto: VI. Tronco da Gioia del Colle alla diramazione per Fasano;
tolto: 13° canale in trincea o su manufatti o in gallerie minori di m. 200, a metro lineare lire 80 (ottanta):
tolto: 14° canale in gallerie superiori a metri 200, a metro lineare lire 220 (duecentoventi).
tolto: VII. Acquedotto per le diramazioni primarie:
tolto: I. Diramazione primaria per la provincia di Foggia:
tolto: l5° acquedotto in canale praticabile in trincea o su manufatti, o in gallerie inferiori a metri 200 o in sifoni di qualsiasi numero di tubi esclusi i sifoni dell'Ofanto, di Venosa, di Porta Carrera, a metro lineare lire 60 (sessanta).
tolto: 16° acquedotto in canale praticabile in gallerie superiori a m. 200, a metro lineare lire 145, (centoquarantacinque);
tolto: 17° acquedotto nei sifoni dell'Ofanto, di Venosa e di Porta Carrera, compresa qualsiasi opera accessoria e per qualsiasi numero di tubi, a metro lineare lire 120 (centoventi);
tolto: II. Diramazione primaria per la provincia di Lecce:
tolto: 18° acquedotto in canale praticabile in trincea, o su manufatti od in gallerie inferiori a m. 200, o in sifoni di qualsiasi numero di tubi, a metro lineare lire 65 (sessantacinque);
tolto: 19° acquedotto in canale praticabile in gallerie superiori a m. 200, a metro lineare lire 200 (duecento).
tolto: Note. Si indicano con il nome di 1ª categoria le gallerie dell'Appennino, Croce del Monaco e Ginestra, e col nome di IIª categoria tutte le altre del 1° tronco del canale principale.
tolto: Nei prezzi riportati in questo elenco s'intendono comprese e compensate tutte le espropriazioni ed i lavori di terra, di muratura e diverse, nonche' le provviste, i magisteri, i mezzi d' opera e gli accessori occorrenti per dar completo il canale stesso, col riempimento soprastante ed i drenaggi adiacenti, coi relativi scoli per tenerne asciutta la sede, con i pozzetti di accesso e di scarico, e soltanto verranno valutati a parte i ponti per la sola parte di sostegno al canale, i lavori di consolidamento e di difesa nei terreni adiacenti, le vie di servizio e le case cantoniere con le linee telefoniche.
tolto: Per l'applicazione dei prezzi, saranno considerate come gallerie le tratte di canale in cui il profilo del terreno soprastante alla parte muraria dello stesso canale abbia un'altezza non inferiore a metri cinque per una lunghezza nel 1°, 2° e 3° tronco, non inferiore a 50 metri, e negli altri tronchi e diramazioni primarie, non inferiori a 200 metri.
tolto: Roma, 9 giugno 1911.
tolto: Societa' anonima italiana Ercole Antico e soci, concessionaria dell'Acquedotto Pugliese.
tolto: Presidente del Consiglio d' amministrazione BOMBRINI.
tolto: Visto il ministro dei lavori pubblici E. SACCHI.aggiunto: Atto-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-07-21;835~atto-art13 · fonte del testo