Art. 13 (Atto)
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[1]L' approvazione del presente atto importa espressa rinunzia, da parte della societa', alla lite pendente innanzi alla Corte d'appello di Roma.
[2]Elenco che sostituisce quello del capitolato approvato col R. decreto 17 novembre 1904, n. 619, dal n. 1 al 36.
[3]N. Indicazione delle categorie dei lavori, unita', misura, prezzo dell'unita misura.
[4]I. Tronco da Caposele alla diramazione per la provincia di Foggia
[5]1° canale in trincea o su manufatti, metro lineare lire 165 (centosessantacinque);
[6]2° canale in galleria di prima categoria, metro lineare lire 700 (settecento);
[7]3° canale in galleria di seconda categoria, metro lineare lire 520 (cinquecentoventi).
[8]II. Tronco dalla diramazione per la provincia di Foggia alla camera di carico del sifone Locone:
[9]4° canale in trincea o su manufatti, metro lineare lire 160 (centosessanta);
[10]5° canale in galleria a metro lineare lire 300 (trecento);
[11]6° acquedotto in sifoni di qualsiasi numero di tubi e comprese le opere accessorie a metro lineare lire (trecento 300).
[12]III. Tronco dalla camera di carico del sifone Locone alla diramazione per Corato ed Andria;
[13]7° canale in trincea o su manufatti, a metro lineare lire 120 (centoventi);
[14]8° canale nella galleria delle Murge, a metro lineare lire 450 (quattrocentocinquanta);
[15]9° canale in tutte le altre gallerie, a metro lineare lire 290 (duecentonovanta);
[16]10° acquedotto in sifoni di qualsiasi numero di tubi, comprese le opere accessorie, a metro lineare lire 290 (duecentonovanta).
[17]IV. Tronco dalla diramazione per Corato ed Andria a quella per Bari.
[18]II. canale in trincea o su manufatti o in galleria, a metro lineare Lire 100 (cento);
[19]V. Tronco dalla diramazione per Bari a Gioia del Colle;
[20]12° canale in trincea o su manufatti o in galleria, a metro lineare lire 85 (ottantacinque).
[21]VI. Tronco da Gioia del Colle alla diramazione per Fasano;
[22]13° canale in trincea o su manufatti o in gallerie minori di m. 200, a metro lineare lire 80 (ottanta):
[23]14° canale in gallerie superiori a metri 200, a metro lineare lire 220 (duecentoventi).
[24]VII. Acquedotto per le diramazioni primarie:
[25]I. Diramazione primaria per la provincia di Foggia:
[26]l5° acquedotto in canale praticabile in trincea o su manufatti, o in gallerie inferiori a metri 200 o in sifoni di qualsiasi numero di tubi esclusi i sifoni dell'Ofanto, di Venosa, di Porta Carrera, a metro lineare lire 60 (sessanta).
[27]16° acquedotto in canale praticabile in gallerie superiori a m. 200, a metro lineare lire 145, (centoquarantacinque);
[28]17° acquedotto nei sifoni dell'Ofanto, di Venosa e di Porta Carrera, compresa qualsiasi opera accessoria e per qualsiasi numero di tubi, a metro lineare lire 120 (centoventi);
[29]II. Diramazione primaria per la provincia di Lecce:
[30]18° acquedotto in canale praticabile in trincea, o su manufatti od in gallerie inferiori a m. 200, o in sifoni di qualsiasi numero di tubi, a metro lineare lire 65 (sessantacinque);
[31]19° acquedotto in canale praticabile in gallerie superiori a m. 200, a metro lineare lire 200 (duecento).
[32]Note. Si indicano con il nome di 1ª categoria le gallerie dell'Appennino, Croce del Monaco e Ginestra, e col nome di IIª categoria tutte le altre del 1° tronco del canale principale.
[33]Nei prezzi riportati in questo elenco s'intendono comprese e compensate tutte le espropriazioni ed i lavori di terra, di muratura e diverse, nonche' le provviste, i magisteri, i mezzi d' opera e gli accessori occorrenti per dar completo il canale stesso, col riempimento soprastante ed i drenaggi adiacenti, coi relativi scoli per tenerne asciutta la sede, con i pozzetti di accesso e di scarico, e soltanto verranno valutati a parte i ponti per la sola parte di sostegno al canale, i lavori di consolidamento e di difesa nei terreni adiacenti, le vie di servizio e le case cantoniere con le linee telefoniche.
[34]Per l'applicazione dei prezzi, saranno considerate come gallerie le tratte di canale in cui il profilo del terreno soprastante alla parte muraria dello stesso canale abbia un'altezza non inferiore a metri cinque per una lunghezza nel 1°, 2° e 3° tronco, non inferiore a 50 metri, e negli altri tronchi e diramazioni primarie, non inferiori a 200 metri.
[35]Roma, 9 giugno 1911.
[36]Societa' anonima italiana Ercole Antico e soci, concessionaria dell'Acquedotto Pugliese.
[37]Presidente del Consiglio d' amministrazione BOMBRINI.
[38]Visto il ministro dei lavori pubblici E. SACCHI.
Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
