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[1]Qualora uno dei termini indicati nell'art. 1 venga protratto, anche per un solo comune o frazione di comune indicati nel contratto, la societa' concessionaria incorrera' nella penale di lire mille al giorno, per i primi sei mesi di ritardo, e di lire diecimila al giorno per i successivi sei mesi. La somma corrispondente a tale penale, sara' prelevata dai pagamenti in acconto, ed in mancanza, dalla cauzione.

[2]Qualora, per uno dei detti termini, il ritardo si protragga per un anno, si avra' per risoluto il contratto, senza bisogno di pronunzia del magistrato, e la societa' incorrera' nella decadenza e nelle penali e perdite indicate nel successivo articolo 4.

[3]Qualora uno dei termini indicati nell'art. 1° venga anticipato per tutti i comuni, ai quali si riferisce, sara' corrisposto alla societa' il premio di lire duemila per ogni giorno di anticipazione.

Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;835~atto-art2 · fonte del testo