Art. 3 (Atto)
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[1]La societa' concessionaria si obbliga di presentare entro quattro mesi dalla firma della presente convenzione il programma dei lavori da eseguire per ciascun anno, a tutto il 31 dicembre 1918, in relazione agli obblighi assunti con il contratto e con la presente convenzione, al quale programma dovra' attenersi, salvo le modificazioni che si riconosceranno opportuno per la migliore distribuzione e per lo acceleramento dei lavori.
[2]In ogni caso, pero', e fin da ora, la societa' si obbliga di dare ultimati al 31 dicembre 1912, almeno sessanta chilometri di canale principale in galleria e cinquanta chilometri dello stesso canale in trincea, comprese le parti fino ad ora eseguite; ed al 31 dicembre 1913 dare ultimati settanta chilometri di detto canale in galleria e 115 in trincea.
[3]In caso di inadempienza di queste ultime condizioni, la societa' concessionaria incorrera' nella decadenza e nelle penali e perdite indicate nel successivo art. 4.
Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
