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[1]La decadenza della concessione nei casi di che nei precedenti articoli, sara' dichiarata, mediante decreto Reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, ad iniziativa del Ministero dei lavori pubblici.

[2]Dichiarata la decadenza, la societa' perdera' la parte della cauzione non ancora restituita ai termini dell'art. 25 del regolamento, le ritenute effettuate sui pagamenti, ed i crediti di ogni sorta che potesse vantare per lavori, espropriazioni, impianti, mezzi d'opera, provviste di materiali a pie' d'opera, spese generali, di compilazione dei progetti e diverse, che non fossero state pagate con le rate del contributo consorziale, da corrispondersi come al successivo art. 5.

[3]Quindi il Ministero dei lavori pubblici, senza corrispondere alcuna indennita' o riconoscere alcuna passivita' della societa' concessionaria, e senza che l'azione giudiziaria di cui all'ultimo comma dell'art. 76 del regolamento, possa impedire o sospendere gli effetti della pronuncia di decadenza, entrera' in possesso di tutte le opere eseguite, nonche' degli impianti, mezzi d'opera, provviste di materiale a pie' d'opera e dei suoli espropriati, per i quali la societa' dovra' consegnare gli atti indicati nell'art. 19 del regolamento.

[4]In tal caso pei materiali in provvista si terra' conto soltanto della pietra da taglio, dei mattoni, dei tubi e del ferro, per le sole quantita' che si potranno utilizzare e che non siano soggette a deperimento.

[5]La presa di possesso da parte del Ministero avverra' per mezzo dei suoi funzionari, i quali, soltanto per la constatazione di fatto, procederanno alla compilazione dello stato di consistenza, da redigersi in molti punti contemporaneamente, con l'intervento di semplici delegati della societa', o di testimoni, in modo da essere compiuto nel termine perentorio che sara' dallo stesso Ministero assegnato.

[6]Le disposizioni contenute nel presente articolo, sostituiscono quelle della parte A dell'articolo 77 del regolamento, dell'ultimo capoverso dello stesso articolo, nonche' le disposizioni del successivo articolo 78 che, per patto espresso, restano annullate e di nessun effetto. Quando la decadenza della concessione avvenga dopo l'apertura completa dell'acquedotto all'esercizio, rimangono in vigore le disposizioni attuali.

Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;835~atto-art4 · fonte del testo