Art. 5 (Atto)
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[1]Rimanendo por ogni effetto, fermo in 124 milioni di lire il contributo consorziale per la costruzione dell'opera, le somme stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici fino a tutto l'esercizio 1910-911, che, compresi i residui, ammontano a 32 milioni di lire, saranno accresciute di altri tre milioni, durante l'esercizio corrente e saranno stabilite negli esercizi successivi come appresso:
[2]lire 15,000,000 per l'esercizio 1911-912
[3]» 15,000,000 » 1912-913
[4]» 15,000,000 » 1913-914
[5]» 11,000,000 » 1914-915
[6]» 11,000,000 » 1915-916
[7]» 10,000,000 » 1916-917
[8]» 4,000,000 » 1917-918
[9]» 4,000,000 » 1918-919
[10]» 4,000,000 » 1919-920
Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
