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[1]La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato ai termini delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 23 dicembre 1900, n. 443, 8 luglio 1904, n. 320, 22 dicembre 1905, n. 613 e 11 luglio 1907, n. 502, e' prorogata a tutto l'anno 1920.

[2]Il totale avanzo netto della gestione, determinato in conformita' di quanto e' disposto all'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-912, sara' ripartito in modo da detrarre dalla meta' spettante allo Stato e da aggiungere alla meta' spettante al comune una somma ragguagliata al 20 per cento del predetto avanzo e non eccedente le L. 800,000.

[3]Sull'utile netto dell'esercizio 1910-911, oltre alla meta' spettante al comune di Roma, in virtu' della summentovata disposizione di legge, sara' assegnata in piu' al comune medesimo la somma di L. 400,000.

[4]E' riservato ad esclusivo beneficio del comune il ricavato del dazio sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento, che venisse imposto a norma dell'art. 14 del testo unico delle leggi sui dazi, approvato con R. decreto 7 maggio 1908, n. 248.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 1 ottobre 1919

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urn:nir:stato:legge:1911-07-15;755~art6 · fonte del testo