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[1]La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato ai termini delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 23 dicembre 1900, n. 443, 8 luglio 1904, n. 320, 22 dicembre 1905, n. 613 e 11 luglio 1907, n. 502, e' prorogata a tutto l'anno 1920.

[2]Il totale avanzo netto della gestione, determinato in conformita' di quanto e' disposto all'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-912, sara' ripartito in modo da detrarre dalla meta' spettante allo Stato e da aggiungere alla meta' spettante al comune una somma ragguagliata al 20 per cento del predetto avanzo e non eccedente le L. 800,000.

[3]Sull'utile netto dell'esercizio 1910-911, oltre alla meta' spettante al comune di Roma, in virtu' della summentovata disposizione di legge, sara' assegnata in piu' al comune medesimo la somma di L. 400,000.

[4]E' riservato ad esclusivo beneficio del comune il ricavato del dazio sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento, che venisse imposto a norma dell'art. 14 del testo unico delle leggi sui dazi, approvato con R. decreto 7 maggio 1908, n. 248.

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 2 settembre 1919, n. 1630, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato, ai termini delle leggi [...] 15 luglio 1911, n. 755, e' prorogata a tutto l'anno 1930". - Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che dal 1° luglio 1919 viene a cessare la cointeressenza del Comune all'eventuale utile della gestione daziaria prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1919

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1911 al 1 ottobre 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 2 settembre 1919, n. 1630, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato, ai termini delle leggi [...] 15 luglio 1911, n. 755, e' prorogata a tutto l'anno 1930". - Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che dal 1° luglio 1919 viene a cessare la cointeressenza del Comune all'eventuale utile della gestione daziaria prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-07-15;755~art6 · fonte del testo