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Entro due anni dalla promulgazione della presente legge, il ministro, sentito il Consiglio superiore, procedera' alla revisione delle tabelle G, H, I, nel limite pero' della somma prevista dalla presente legge, accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione sui maggiori proventi delle tasse universitarie di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224.

Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 26 agosto 1914

Norme correlate

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1909

1909oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 10 novembre 1923 — 16 dicembre 2009per 86 anni
  3. 17 novembre 1922 — 10 novembre 1923per 12 mesi
  4. 10 dicembre 1921 — 17 novembre 1922per 11 mesi
  5. 27 agosto 1919 — 10 dicembre 1921per 2 anni
  6. 6 agosto 1918 — 27 agosto 1919per un anno
  7. 26 giugno 1917 — 6 agosto 1918per un anno
  8. 19 luglio 1916 — 26 giugno 1917per 11 mesi
  9. 8 settembre 1915 — 19 luglio 1916per 11 mesi
  10. 26 agosto 1914 — 8 settembre 1915per un anno
  11. 30 luglio 1909 — 26 agosto 1914testo originarioper 5 anni

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;496~art32 · fonte del testo

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