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Entro due anni dalla promulgazione della presente legge, il ministro, sentito il Consiglio superiore, procedera' alla revisione delle tabelle G, H, I, nel limite pero' della somma prevista dalla presente legge, accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione sui maggiori proventi delle tasse universitarie di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 26 agosto 1914
