Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 1914 al 8 settembre 1915. Leggi il testo vigente →

Entro due anni dalla promulgazione della presente legge, il ministro, sentito il Consiglio superiore, procedera' alla revisione delle tabelle G, H, I, nel limite pero' della somma prevista dalla presente legge, accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione sui maggiori proventi delle tasse universitarie di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 luglio 1914, n. 794

4

La L. 19 luglio 1914, n. 794 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800 e 22 giugno 1913, n. 780, e' prorogato ancora fino al 31 luglio 1915".

Testo in vigore dal 26 agosto 1914 al 8 settembre 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1909

1909oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 10 novembre 1923 — 16 dicembre 2009per 86 anni
  3. 17 novembre 1922 — 10 novembre 1923per 12 mesi
  4. 10 dicembre 1921 — 17 novembre 1922per 11 mesi
  5. 27 agosto 1919 — 10 dicembre 1921per 2 anni
  6. 6 agosto 1918 — 27 agosto 1919per un anno
  7. 26 giugno 1917 — 6 agosto 1918per un anno
  8. 19 luglio 1916 — 26 giugno 1917per 11 mesi
  9. 8 settembre 1915 — 19 luglio 1916per 11 mesi
  10. 26 agosto 1914 — 8 settembre 1915per un anno
  11. 30 luglio 1909 — 26 agosto 1914testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 1914

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1909 al 26 agosto 1914.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 luglio 1914, n. 794

    La L. 19 luglio 1914, n. 794 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800 e 22 giugno 1913, n. 780, e' prorogato ancora fino al 31 luglio 1915".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;496~art32 · fonte del testo

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