Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1916 al 26 giugno 1917. Leggi il testo vigente →
Entro due anni dalla promulgazione della presente legge, il ministro, sentito il Consiglio superiore, procedera' alla revisione delle tabelle G, H, I, nel limite pero' della somma prevista dalla presente legge, accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione sui maggiori proventi delle tasse universitarie di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224. 4 5 6
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 luglio 1914, n. 794
4La L. 19 luglio 1914, n. 794 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800 e 22 giugno 1913, n. 780, e' prorogato ancora fino al 31 luglio 1915".
Il D.L. Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1247, convertito senza modificazioni dalla L. 1 aprile 1917, n. 644, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911. n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794, e' prorogato ancora fino al 31 luglio 1916".
Il D.L. Luogotenenziale 1 giugno 1916, n. 780, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795) gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794 e con il decreto legge 24 giugno 1915, n. 1247, e' prorogato al 31 luglio 1917".
Testo in vigore dal 19 luglio 1916 al 26 giugno 1917
