[1]Le disposizioni della presente legge relative ai consorzi per quanto possano trovare applicazione, sono estese alle amministrazioni provinciali e comunali quando si sostituiscano ai consorzi nell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.
[2]Alle provincie puo' essere consentito di addossarsi in tutto od in parte l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari e possessori interessati per la esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.
[3]Uguale facolta' puo' concedersi ai comuni per i contributi posti a carico dei proprietari e possessori interessati.
Testo vigente dal 3 agosto 1911
