[1]Le disposizioni della presente legge relative ai consorzi per quanto possano trovare applicazione, sono estese alle amministrazioni provinciali e comunali quando si sostituiscano ai consorzi nell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

[2]Alle provincie puo' essere consentito di addossarsi in tutto od in parte l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari e possessori interessati per la esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

[3]Uguale facolta' puo' concedersi ai comuni per i contributi posti a carico dei proprietari e possessori interessati.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art26 · fonte del testo

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