[1]Il terzo arbitro, di cui all'articolo 15 secondo comma, del testo unico richiamato nell'articolo 30 precedente, sara' nominato dal presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della Corte o giudici di Tribunali compresi nella sua giurisdizione e presiedera' il Collegio.
[2]Il termine per la nomina dell'arbitro o degli arbitri di cui al 3° comma dell'articolo 15 suddetto, sara' fissato dallo stesso primo presidente della Corte d'appello.
[3]Per la determinazione delle indennita' da corrispondere per occupazione temporanea di terreni montani, ove si debbono compiere lavori di rimboscamento e rinsaldamento, anche se connessi con opere di bonifica, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 9 della presente legge.
Testo vigente dal 3 agosto 1911
