[1]Per le opere di sistemazione montana in corso di esecuzione a cura dei consorzi od altri enti, a termini della legge, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523, saranno liquidati i lavori compiuti fino ai sei mesi successivi a quello in cui sara' entrata in vigore la presente legge, e ne saranno ripartite le spese secondo dispongono gli articoli 8 e 36 del detto testo unico.

[2]Le opere successive saranno proseguite colle norme dell'articolo 15 della presente legge, la quale avra' applicazione completa anche agli effetti degli articoli 9, 11, e 12.

[3]Nulla e' mutato in ordine al funzionamento dei Comitati forestali provinciali, per le opere di rimboscamento, istituitisi in base all'articolo 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art17 · fonte del testo

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