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Nei consorzi di bonifica gia' regolarmente costituiti a senso di legge, od anche per effetto di antiche disposizioni, la maggioranza per le deliberazioni dell'assemblea generale degli interessati, relative all'applicazione della legge testo unico 22 marzo 1900, n. 195, sara' determinata in ragione dello ammontare dei contributi per la bonificazione, imposti sui detti terreni dalla classifica in vigore, qualunque sieno le disposizioni in contrario dei relativi statuti o regolamenti, con le limitazioni pero' da introdursi nel regolamento per l'esecuzione del presente titolo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1911 al 16 settembre 1918
