Articolo abrogato dal d.l. luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86, convertito senza modificazioni dalla l. 17 aprile 1925, n. 473.
Abrogato dal 10 febbraio 1919
Articolo abrogato dal d.l. luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86, convertito senza modificazioni dalla l. 17 aprile 1925, n. 473.
Abrogato dal 10 febbraio 1919
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1911 al 10 febbraio 1919. 193 parole tolte, 21 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sara' costituita, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, una commissione centrale consultiva per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.
tolto: Detta commissione sara' formata come segue:
tolto: Presidente: il presidente della sezione II del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
tolto: Membri: quattro ispettori del genio civile, e due ispettori o ingegneri capi delle miniere, di cui uno dell'ufficio minerario di Caltanissetta, ed uno del regio ufficio geologico;
tolto: due ispettori superiori forestali;
tolto: un delegato della direzione generale delle foreste;
tolto: un delegato della direzione generale di sanita' pubblica;
tolto: un delegato della direzione generale delle bonifiche;
tolto: altri due membri scelti fra le persone che abbiano speciale competenza nelle discipline idraulico-agrarie ed igienico-sanitarie, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati allo scadere del biennio.
tolto: La commissione sara' ripartita con decreto ministeriale in due sezioni e, secondo i casi, funzionera' a sezioni riunite o separate con le attribuzioni deferitele dalle leggi e dai regolamenti. Formeranno specifico oggetto della competenza della prima sezione le sistemazioni dei bacini montani e dei corsi d'acqua, e di quella della seconda, le bonificazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 26 GENNAIO 1919, N. 86, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art20 · fonte del testo
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