[1]Quando le opere sono eseguite direttamente dallo Stato, o da provincie o da comuni, spettano ad essi i diritti e le facolta' che il testo unico 22 marzo 1900, n. 195 attribuisce ai consorzi speciali.
[2]L'articolo 28 del citato testo unico e' applicabile anche ai consorzi speciali di esecuzione delle opere di bonifica di prima categoria.
Testo vigente dal 3 agosto 1911
