I consorzi di prevenzione hanno facolta' di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando piu' fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalita' che nel tempo dell'esecuzione. Essi inoltre possono, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonche' nella manutenzione delle opere stesse.

Testo vigente dal 31 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art12 · fonte del testo