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Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:
- a)dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;
- b)dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina ed ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato;
- c)dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente e' stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere b) e o) non possono superare complessivamente la mneta' di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 5 settembre 1973
