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((Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

  • a)dagli allievi dell'accademia militare che abbiano superato il corso dell'accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;
  • b)dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;
  • c)dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami. I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge. Alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo e' stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere b) e c) non possono superare complessivamente la meta' di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'accademia)).1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 luglio 1973, n. 489

1

La L. 30 luglio 1973, n. 489 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1972".

Testo in vigore dal 5 settembre 1973 al 2 agosto 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art9 · fonte su Normattiva