Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1984 al 7 maggio 1993. Leggi il testo vigente →
((Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:
- a)dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;
- b)dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;
- c)dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;
- d)dai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia, che abbiano maturato sette anni di anzianita' nel grado e superato l'apposito concorso per titoli ed esami. Gli interessati devono essere in possesso del predetto requisito di anzianita' il 31 ottobre dell'anno in cui si svolge il concorso. I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b), c) e d), dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge. Alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo e' stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere b), c) e d) non possono superare complessivamente la meta' di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 luglio 1973, n. 489
1La L. 30 luglio 1973, n. 489 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1972".
Testo in vigore dal 2 agosto 1984 al 7 maggio 1993
