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[1]Gli attuali ufficiali superiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica provvisti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano non possono, finche' perduri tale condizione, conseguire ulteriore avanzamento ((salvo che per merito di guerra)). Ad essi sara' applicato il disposto dell'articolo precedente, purche' si muniscano del brevetto di pilota militare di aeroplano entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

[2]Entro il predetto termine, essi potranno chiedere, se provenienti dai ruoli del servizio permanente del Regio esercito o della Regia marina, di essere restituiti all'arma di provenienza ancorche' sia trascorso il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni per far uso in via normale di tale facolta'. Essi occuperanno in detti ruoli il primo posto che si rendera' vacante.

[3]A loro domanda potranno essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto ((cessando dalla carica di aeronavigante)).

Testo in vigore dal 15 luglio 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1927

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1927 al 15 luglio 1927. 68 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.

Gli attuali ufficiali superiori del ruolo tolto: Combattente aggiunto: combattente dell'arma aeronautica provvisti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano non possono, finche' perduri tale condizione, conseguire ulteriore avanzamento aggiunto: salvo che per merito di guerra. Ad essi sara' applicato il disposto dell'articolo precedente, purche' si muniscano del brevetto di pilota militare di aeroplano entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

A loro domanda potranno essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroportotolto: .

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 7 giugno 1928, n. 1278, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3095, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso aggiunto: cessando dalla carica di aeronavigante.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art101 · fonte del testo