Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1927 al 7 dicembre 1932. Leggi il testo vigente →
[1]Gli attuali ufficiali superiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica provvisti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano non possono, finche' perduri tale condizione, conseguire ulteriore avanzamento ((salvo che per merito di guerra)). Ad essi sara' applicato il disposto dell'articolo precedente, purche' si muniscano del brevetto di pilota militare di aeroplano entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
[2]Entro il predetto termine, essi potranno chiedere, se provenienti dai ruoli del servizio permanente del Regio esercito o della Regia marina, di essere restituiti all'arma di provenienza ancorche' sia trascorso il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni per far uso in via normale di tale facolta'. Essi occuperanno in detti ruoli il primo posto che si rendera' vacante.
[3]A loro domanda potranno essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto ((cessando dalla carica di aeronavigante)).
Testo in vigore dal 15 luglio 1927 al 7 dicembre 1932
