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[1]Gli attuali ufficiali superiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica provvisti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano non possono, finche' perduri tale condizione, conseguire ulteriore avanzamento salvo che per merito di guerra. Ad essi sara' applicato il disposto dell'articolo precedente, purche' si muniscano del brevetto di pilota militare di aeroplano entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 8
[2]Entro il predetto termine, essi potranno chiedere, se provenienti dai ruoli del servizio permanente del Regio esercito o della Regia marina, di essere restituiti all'arma di provenienza ancorche' sia trascorso il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni per far uso in via normale di tale facolta'. Essi occuperanno in detti ruoli il primo posto che si rendera' vacante.
[3]A loro domanda potranno essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto cessando dalla carica di aeronavigante. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 settembre 1932, n. 1461, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1988, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Ovunque in altri articoli della legge 23 giugno 1927, numero 1018, e successive modificazioni, si trovino le parole «ruolo combattente», «categoria ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante», «categoria ufficiali di bordo e piloti di dirigibile», «categoria ufficiali di aeroporto», si intendono modificate o soppresse in relazione alle disposizioni portate dal presente decreto".
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
