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[1]I tenenti del genio aeronautico sono obbligati a seguire i corsi di istruzione e di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica presso enti aeronautici e ditte costruttrici che verranno prescritti.

[2]Gli ingegneri aeronautici, quelli radio-elettricisti e quelli di armamento per l'esercizio delle loro funzioni hanno obbligo di volo; quelli aeronautici potranno inoltre essere ammessi a frequentare i corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto aeronautico.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 19 giugno 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art18 · fonte del testo