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[1]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 24 SETTEMBRE 1932, N. 1461, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1932, N. 1988)).
[2]Gli ingegneri aeronautici, quelli radio-elettricisti e quelli di armamento e quelli chimici per l'esercizio delle loro funzioni hanno obbligo di volo; quelli aeronautici potranno inoltre essere ammessi a frequentare i corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto aeronautico.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
