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[1]Nessun ufficiale puo' essere promosso al grado superiore, salvo che per merito di guerra, se non abbia compiuto una permanenza minima nel grado rivestito ed una permanenza minima col grado stesso presso reparti di impiego nella misura risultante dal seguente specchio:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 19 giugno 1928
