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[1]Nessun ufficiale puo' essere promosso al grado superiore, salvo che per merito di guerra, se non abbia compiuto una permanenza minima nel grado rivestito ed una permanenza minima al comando di reparti di impiego, corrispondente al grado stesso. Vale anche come permanenza minima al comando di reparti di impiego l'aver rivestito cariche equiparate presso altri Enti, secondo norme da stabilirsi dal Ministero. 1 2
[2]Le permanenze minime suddette risultano dal seguente specchio.
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 7 giugno 1928, n. 1278, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3095, ha disposto (con l'art. 12, commi 1 e 2) che "Fino a tutto l'anno 1930 l'ufficiale che non abbia potuto conseguire a suo turno l'avanzamento, perche' non in possesso del requisito della permanenza minima presso i reparti di impiego, di cui all'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, riprendera', allorche' sara' promosso, la sede di anzianita' ed il posto di ruolo che avrebbe assunti qualora la promozione fosse stata tempestivamente effettuata".
Il Regio D.L. 24 gennaio 1929, n. 177, convertito senza modificazioni dalla L. 27 giugno 1929, n. 1287, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il periodo di permanenza minima presso il comando di reparti di impiego, prescritto dall'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, per l'avanzamento da maggiore a tenente colonnello, degli ufficiali dell'Arma aeronautica, piloti di aeroplano o di idrovolante, ufficiali di bordo e piloti di dirigibile, e' abolito. Il medesimo periodo di permanenza minima e' invece prescritto per l'avanzamento degli ufficiali di cui sopra dal grado di tenente colonnello a colonnello, computandosi, all'uopo, in tale periodo, anche il tempo trascorso al comando di gruppo, o carica equiparata, con il grado di maggiore".
Testo in vigore dal 15 marzo 1929 al 25 aprile 1935
