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L'ufficiale delle categorie pilota di aeroplano e di idrovolante o ufficiale di bordo e pilota di dirigibile, che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 14, non possa conseguire il trasferimento nella categoria ufficiali di aeroporto per mancanza di posti disponibili, sara' egualmente passato nella categoria anzidetta e contemporaneamente collocato in aspettativa per riduzione di quadri.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932
