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((L'ufficiale del ruolo naviganti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 14, lettera b), non potesse conseguire il trasferimento nel ruolo servizi per eventuale mancanza di posti disponibili, sara' egualmente trasferito nel ruolo anzidetto e contemporaneamente collocato in aspettativa per riduzioni di quadri)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
