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[1]Gli esami avranno luogo avanti a Commissioni i cui componenti saranno nominati di volta in volta dal Ministro dell'aeronautica.

[2]Il risultato degli esami, come pure l'esito del corso superiore aeronautico e del corso di costruzioni aeronautiche, viene comunicato dal Ministero per via gerarchica agli interessati, e viene inscritto nelle carte personali per norma nei giudizi di avanzamento.

[3]Il corso superiore aeronautico ed il corso di costruzioni aeronautiche possono essere frequentati una volta sola. Sono pero' consentiti esami di riparazione per quelle materie nelle quali gli ufficiali siano stati riprovati.

[4]I candidati all'avanzamento ad anzianita' o a scelta che non superino parte delle prove di esame dovranno invece, ove possano essere ammessi a successivi esami, ripetere tutte le prove degli esami stessi.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art46 · fonte del testo