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[1]((Gli esami avranno luogo avanti a commissioni i cui componenti saranno nominati di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica.
[2]Il risultato degli esami, come pure l'esito dei corsi di cui all'art. 27, viene comunicato dal Ministero agli interessati e viene inscritto nelle carte personali per norma nei giudizi di avanzamento.
[3]I corsi di cui all'art. 27 possono essere frequentati una sola volta. E' pero' consentita una sola sessione di esami di riparazione in quelle materie nelle quali gli ufficiali sono stati riprovati.
[4]I candidati all'avanzamento ad anzianita' od a scelta che non superino parte delle prove di esame, dovranno, ove possano essere ammessi a successivi esami, ripetere tutte le prove degli esami stessi)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
