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[1]I capitani idonei all'avanzamento a scelta e quelli che, pur non essendo stati dichiarati idonei, abbiano tuttavia riportato negli esami l'approvazione in tutte le materie comuni previste nello stesso anno per l'avanzamento ad anzianita', sono dispensati dagli esami per la promozione ad anzianita'.

[2]I capitani ed i tenenti idonei all'avanzamento a scelta possono essere altresi' dispensati dall'obbligo del corso superiore aeronautico e del corso di costruzioni aeronautiche.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art47 · fonte del testo