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[1]I capitani idonei all'avanzamento a scelta e quelli che, pur non essendo stati dichiarati idonei, abbiano tuttavia riportato negli esami l'approvazione in tutte le materie comuni previste nello stesso anno per l'avanzamento ad anzianita', sono dispensati dagli esami per la promozione ad anzianita'.
[2]((I capitani ed i tenenti idonei all'avanzamento a scelta sono dispensati dall'obbligo del superamento dei corsi di cui all'art. 27)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
