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Indipendentemente dall'obbligo dei corsi speciali di istruzione od esami stabiliti dalla presente legge per l'avanzamento a taluni gradi, il Ministro, quando lo reputi opportuno, puo', con sua determinazione, istituire per tutti i gradi appositi corsi di coltura teorica e pratica, i cui risultati sono comunicati per via gerarchica agli interessati ed inseriti nelle loro carte personali, dovendo costituire, anche essi, elementi per i giudizi di promovibilita'.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art48 · fonte del testo