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((Indipendentemente dall'obbligo dei corsi speciali di istruzione od esami stabiliti dalla presente legge per l'avanzamento a taluni gradi, il Ministero, quando lo reputi opportuno, puo', con sua determinazione, istituire per tutti i gradi appositi corsi di cultura teorica e pratica, ovvero indire esperimenti di carattere culturale e professionale i cui risultati sono comunicati per via gerarchica agli interessati ed inseriti nelle loro carte personali, dovendo costituire anch'essi elementi per i giudizi di promovibilita')).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
