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[1]E' ammesso, sia a domanda che d'autorita', in relazione alle esigenze di servizio e previo il conseguimento del brevetto relativo, il passaggio dalla categoria degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibile a quella degli ufficiali piloti di aeroplano e di idrovolante e viceversa. E' pure ammesso il passaggio da una categoria all'altra degli ufficiali del ruolo ingegneri che ne posseggono i requisiti.

[2]Gli ufficiali sono pertanto tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria.

[3]Le assegnazioni ed i passaggi di categoria sono disposti con decreto Ministeriale.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art5 · fonte del testo