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[1]((E' ammesso sia a domanda, sia d'autorita', il passaggio degli ufficiali dal ruolo naviganti al ruolo servizi nei casi specificati dal seguente art. 14.
[2]E' pure ammesso, sia a domanda che d'autorita', in relazione alle esigenze di servizio, il passaggio da una categoria all'altra degli ufficiali del ruolo ingegneri, che ne posseggano i requisiti. Gli ufficiali di detto ruolo sono pertanto tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria. Le assegnazioni ed i passaggi di categoria sono disposti con decreto Ministeriale.
[3]All'infuori di quanto e' previsto nei precedenti commi, non e' ammesso il passaggio da uno all'altro ruolo e da una all'altra categoria)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
