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[1]L'esito del giudizio di primo grado risulta dal complesso dei vari giudizi espressi dal proponente e dalle autorita' gerarchiche superiori.

[2]L'ufficiale e' dichiarato idoneo quando abbia a suo favore la maggioranza assoluta dei giudizi.

[3]A parita' di giudizi favorevoli e contrari, l'ufficiale e' dichiarato non idoneo.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art52 · fonte del testo