Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935. Leggi il testo vigente →
[1]((L'esito del giudizio di primo grado risulta dal complesso dei vari giudizi espressi dal proponente e dalle autorita' gerarchiche superiori.
[2]L'ufficiale e' dichiarato idoneo quando abbia a suo favore la maggioranza assoluta di giudizi.
[3]A parita' di giudizi favorevoli e contrari l'ufficiale e' dichiarato non idoneo.
[4]Per l'avanzamento dal grado di capitano a quello di maggiore l'ufficiale e' dichiarato idoneo solo quando abbia riportato un numero di giudizi favorevoli pari ai quattro quinti delle autorita' giudicanti, trascurando nel computo l'eventuale frazione)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
